OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO PER IL TERZO SETTORE
Di seguito si riportano le principali modalità e strumenti di finanziamento dedicati a enti del Terzo Settore, utili per sostenere i progetti di uso temporaneo:
FUNDRAISING: l’art. 7 del Codice del Terzo Settore prevede e riconosce espressamente la raccolta di fondi come un «quell’insieme di attività che permettono a un’organizzazione non profit di trovare le risorse che le servono – di denaro, beni o volontari – per sostenere o finanziare qualche progetto o causa». Esistono molti strumenti che i fundraiser possono utilizzare, e molte declinazioni differenti di strategie e coinvolgimento, a seconda delle necessità. Le principali tecniche di fundraising sono:
- Eventi o campagne di fundraising che hanno come scopo principale la raccolta di fondi per una causa e che possono essere: cene formali, concerti di beneficenza, walkathon, lotterie, aste di beneficenza, contest con una lista di premi messi in palio;
- Face-to-face (f2f), si attua quando l’obiettivo è quello di raggiungere nuovi donatori. Avviene in luoghi pubblici e privati attraverso la presenza fisica di volontari fundraiser professionisti che interagiscono direttamente con il pubblico (es. campagne associative);
- Grant-scouting (ricerca di bandi e finanziamenti): una volta ottenuto il finanziamento, la relazione con l’istituzione erogatrice del bando deve essere coltivata con una logica diversa da quella che sottende al rapporto con altri donatori;
- Telefundraising, mailing, direct response TV: tecniche mutuate dal direct marketing che consistono nella realizzazione di raccolta fondi rispettivamente attraverso telefono, e-mail e nella distribuzione TV di uno spot. Quest’ultimo è uno strumento di raccolta fondi estremamente costoso.
- Convenzioni, ovvero partnership con enti pubblici e privati per lo sviluppo di specifici progetti come la cooperazione internazionale, la ricerca, corsi di formazione o la prestazione di uno specifico servizio.
- Corporate fundraising, ovvero l’insieme delle attività che un’organizzazione non profit può realizzare con le imprese per raccogliere fondi a sostegno dei progetti o della propria mission.
FONDO TERZO SETTORE: fondo per il finanziamento di attività di interesse generale realizzato accorpando e sostituendo i precedenti fondi per il volontariato, le onlus e la promozione sociale. Gli obiettivi, le aree di intervento, e le linee di attività finanziabili sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali annualmente per un triennio. Tutte le tipologie di azioni finanziabili sono riportate negli art. 72-76 del Codice del Terzo Settore.
SOCIAL LENDING: conosciuto anche come prestito sociale, il Social Lending rappresenta un finanziamento che avviene direttamente tra privati. A differenza di quanto avviene nei finanziamenti tradizionali, in cui sono una banca o una società finanziaria a concedere in prestito un capitale, nel prestito sociale chi detiene ed eroga il capitale è un soggetto privato. L’art. 78 del Codice del Terzo Settore stabilisce il regime fiscale del Social Lending applicato ad interventi di interesse generale.
TITOLI DI SOLIDARIETÀ: I titoli di solidarietà sono strumenti che consentiranno a tutti gli Enti del Terzo settore (non commerciali e commerciali, quindi anche a Imprese sociali e Cooperative sociali) di finanziare le proprie attività attraverso strumenti finanziari avanzati.
Nell’art. 77 del Codice del Terzo Settore vengono definiti come “obbligazioni ed altri titoli di debito, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono collegati ad uno strumento derivato, nonché certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario”.
SOCIAL BONUS: erogazioni liberali che persone fisiche, enti e aziende possono versare in modalità tracciabile agli ETS per la copertura dei costi sostenuti per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata; queste erogazioni liberali – e quindi i donatori – godono di sostanziosi risparmi fiscali, in particolare:
- persone fisiche: credito d’imposta del 65% per donazioni pari o inferiori al 15% del reddito imponibile;
- enti: credito d’imposta del 50% per donazioni pari o inferiori al 15% del reddito imponibile;
- aziende: credito d’imposta del 50% per donazioni pari o inferiori al 5 per mille dei ricavi annui.